Statuto

ADEGUAMENTO DELLO STATUTO ai sensi del D.Lgs.n.117/2017 e ss.mm.ii. Codice del Terzo Settore

Titolo I – COSTITUZIONE e FINALITA’

Art.1. DENOMINAZIONE E SEDE

E’ stata costituita con atto privato del 05 Ottobre 2018 (registrato con relativo Statuto presso l’Agenzia delle Entrate -Uff.Territoriale di Prato- con atto n.2593 mod.3 in data 10/10/2018) ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (denominato “CTS-Codice del Terzo Settore”) e successive modificazioni, un’associazione musicale avente la seguente denominazione:“Orchestra Sarabanda2014 APS” con Sede legale a Sesto Fiorentino (FI) in Via Dante Alighieri n. 83, di seguito più brevemente citata come “Associazione”, che diviene ETS – Ente del Terzo Settore ed assume la forma giuridica di APS – Associazione di Promozione Sociale.

L’anno indicato nella denominazione si riferisce all’anno in cui ha preso avvio il progetto scolastico del laboratorio musicale che ha dato origine a questa Associazione.

L’Associazione ha l’obbligo di inserire l’acronimo “APS” o la locuzione “Associazione di Promozione Sociale” nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. In conseguenza dell’iscrizione al RUNTS – Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, istituito ai sensi del D.lgs. n.117/2017, le suddette diciture dovranno essere integrate dall’acronimo “ETS” o dalla locuzione “Ente del Terzo Settore” come previsto nell’art. 12 del D.lgs. n.117/2017.

I locali intesi come luogo di attività culturale, artistico-musicale e didattica saranno indicati su delibera del Consiglio Direttivo.

L’eventuale trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art.2. FINALITA’

L’Associazione, quale Ente del Terzo Settore, è apolitica, apartitica, aconfessionale e non ha fini di lucro e in conformità con la Legge n.106/2016 e il D.lgs. n.117/2017 e successive modifiche opera e persegue, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli Associati, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, anche al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa attraverso:

  • l’educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  • l’organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

A tal fine svolge in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, anche valorizzando la funzione del tempo libero quale momento di crescita individuale e occasione aggregativa e sociale, le attività di interesse generale di cui all’art. 4 del presente Statuto.

In particolare, l’Associazione svolge essenzialmente attività volte alla valorizzazione, diffusione, promozione, incremento e insegnamento della musica.

La sua attività non potrà essere improntata e subordinata a motivi politici, razziali, religiosi incompatibili con l’oggetto e gli scopi sotto elencati, che persegue:

  1. Sviluppare l’associazionismo e il volontariato nel settore musicale favorendo lo sviluppo ed il miglioramento della cultura musicale, sociale, turistica dei soci, dei giovani e delle persone della comunità in cui opera mediante la creazione di un ensemble musicale, proponendosi come struttura sociale e democratica per l’utilizzo del tempo libero;
  1. Svolgere attività didattica aperta a tutti, e in particolare ai giovani, specialmente ai minori e agli svantaggiati di carattere fisico-psichico e sociale, mediante l’organizzazione di scuole e/o corsi di apprendimento della musica e degli strumenti, relativi seminari e stage di musica, e istituzione di gruppi musicali, curando pertanto la formazione, l’organizzazione e la realizzazione di gruppi musicali, corali e similari per la diffusione della musica e delle attività culturali, sociali e artistiche per migliorare la sensibilità musicale e l’amore per l’arte in generale, dei soci e dei non soci fuitori dell’attività svolta dall’associazione, specie nei più giovani;
  1. Collaborare con le istituzioni scolastiche per l’apprendimento della musica e la diffusione della pratica musicale (strumentale e/o corale) fra i giovani quale elemento specifico dello sviluppo integrale della personalità;
  1. Mettere a disposizione della comunità i risultati delle proprie esperienze, arricchire il lavoro collettivo (didattico, esecutivo e di sostegno), anche tramite l’intervento di esperti del settore e di personalità eccellenti, e sviluppare l’attività concertistica, sia come elemento fondamentale del percorso didattico e formativo, sia come servizio al pubblico, anche con la realizzazione di cartelloni concertistici stagionali e/o annuali, da effettuare in teatri, saloni, scuole, piazze e in ogni luogo idoneo, anche in collaborazione o con la sovvenzione o il patrocinio di enti pubblici e/o privati;
  1. Partecipare con il proprio contributo artistico musicale a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, sociali, folcloristiche, culturali, promosse dalla stessa o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni che ne richiedano la presenza stessa, collaborando alla diffusione e alla propaganda di attività culturali, musicali, turistiche e sociali;
  1. Organizzare e realizzare, anche per conto terzi, concerti, spettacoli teatrali, manifestazioni, raduni, rassegne, mostre d’arte, progetti, concorsi, sia nazionali che internazionali, creando nuove prospettive musicali, morali ed artistiche per i soci e per la comunità;
  1. Incentivare scambi culturali e gemellaggi musicali con analoghe Associazioni italiane o straniere, promuovendo anche l’incremento turistico e la valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale e paesaggistico;
  1. Realizzare iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, didattica e tecnica musicale, usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei, promuovere ed effettuare studi, ricerche, seminari, conferenze ed organizzare attività di divulgazione e produzione musicale, incentivando anche scambi culturali con altre associazioni ed enti aventi medesime finalità, ovvero promuovere iniziative pubbliche e/o private nei campi della cultura della storia, della didattica e tecnica musicale con la diffusione, attraverso qualunque mezzo di produzione tecnica e stampa idoneo, di partiture, trascrizioni, composizioni, filmati, CD e DVD, anche con la promozione, istituzione e/o gestione di centri dedicati e musei;
  1. Curare l’edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, notiziari a carattere associativo, di cultura musicale e incremento turistico e artistico in genere anche attraverso gli strumenti di web comunication e altri media messi a disposizione dall’innovazione tecnologica;
  1. Realizzare una biblioteca, un centro culturale, polivalente studio e ricerca, un archivio banche dati nel settore, un museo delle attività musicali, orchestrali, bandistiche e corali, un’agenzia d’informazione con centro studi specializzato e centro raccolta dati riguardanti i settori musicali, turistico ed artistico nonché sulla normativa e le procedure in genere relative alle attività culturali, musicali, turistiche, sociali ed artistiche;
  1. Realizzare qualsiasi progetto che abbia attinenza all’arte musicale, alla cultura, alla promozione e valorizzazione delle attività sociali, specialmente per i giovani, rivolte anche alla valorizzazione delle risorse turistiche e delle attività artistiche del territorio;
  1. Collaborare con enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, con consorzi e cooperative che perseguano scopi e finalità affini, e aderire ad organismi nazionali ed internazionali che abbiano obiettivi similari e si ispirino ai principi della Costituzione Italiana, stipulando anche convenzioni al fine di sostenere ed incoraggiare le iniziative dell’Associazione;
  1. Promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali, il tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza, rappresentando, attraverso i propri organismi, gli associati presso Enti nazionali, locali e organismi o istituti internazionali.

L’Associazione non è una formazione o un’associazione politica, né un’associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddenti enti.

L’Associazione, in quanto non riconosciuta, è amministrativamente autonoma ed è regolata inoltre dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

Per il perseguimento dei propri scopi, l’Associazione potrà aderire ad enti di rappresentanza o a Reti Nazionali del Terzo Settore che operano con finalità analoghe.

Art.3. FINALITA’ NON LUCRATIVA

In considerazione della finalità non lucrativa dell’Associazione e della gratuità e volontarietà delle attività svolte ne consegue che:

– tutti gli incarichi sociali e direttivi si intendono a titolo gratuito;

– è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, durante la vita associativa;

– la quota sociale non potrà essere trasferita a nessun titolo, nemmeno a causa di morte, e non potrà avere valore di mercato diverso da quello di sottoscrizione;

– è garantita una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, senza limiti temporali e con diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo ha comunque la facoltà di rimborsare eventuali spese sostenute nell’espletamento delle attività di cui agli Artt.2, 4 e 5 del presente Statuto, ed in particolare può riconoscere, qualora lo ritenga opportuno, un compenso al Direttore Artistico a titolo di riconoscimento dei suoi meriti per le competenze e conoscenze specifiche nel settore musicale, messe a disposizione e a favore dell’Associazione per il raggiungimento degli scopi sociali della stessa.

Titolo II – ATTIVITA’ ESERCITATE

Art.4. ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE

Per il raggiungimento delle proprie finalità l’Associazione esercita e organizza in via principale attività di interesse generale secondo quando previsto dall’art. 5 del D.lgs. n.117/2017 e successive modificazioni, ed in particolare, esercita e organizza le seguenti attività tra quelle previste:

lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche’ le attivita’ culturali di interesse sociale con finalita’ educativa;

lettera i) organizzazione e gestione di attivita’ culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita’, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita’ di interesse generale di cui al presente articolo;

lettera j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

lettera l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della poverta’ educativa;

lettera v) promozione della cultura della legalita’, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonche’ dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attivita’ di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunita’ e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;.

Art.5. ALTRE ATTIVITA’

L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del D.lgs. n.117/2017 e successive modificazioni, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente con apposito Decreto ministeriale.

In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

  • somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, alle condizioni previste dall’art.85 del D.lgs. n.117/2017 e successive modificazioni;
  • attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari;
  • ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fine di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del D.lgs. n.117/2017 e successive modificazioni, attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art.6. GESTIONE DELLE ATTIVITA’ ORGANIZZATE: VOLONTARI E LAVORATORI DIPENDENTI

-VOLONTARI-

Peril perseguimento dei fini istituzionali, l’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri Associati. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari, le prestazioni sono senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi degli articoli 17, 18 e 19 del D.lgs. n.117/2017 e successive modificazioni, in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

Pertanto, la qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall’Organo di amministrazione dell’Associazione, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D.lgs. n.117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L’Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell’art. 18 del D.lgs.n.117/17 e successive modificazioni.

L’Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito Registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

-LAVORATORI-

L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, solo quando ciò sia necessario ai soli fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari (ad esempio non più di 5 persone retribuite ogni 10 volontari) o al 5% dei numero degli associati (ad esempio non più di 5 persone retribuite ogni 100 associati).

Titolo III – FUNZIONAMENTO

Art.7. PATRIMONIO

L’Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto ai sensi dell’art. 8 del D.lgs. n.117/2017 e, per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività sociali, utilizza le risorse economiche derivanti da:

a) quote e contributi degli associati;

b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi di organismi internazionali, dell’Unione Europea, dello Stato, della Regione, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche;

d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

f) erogazioni liberali degli associati e di terzi;

g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

Il patrimonio, comprensivo degli eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi riserve o capitale, comunque denominati, a fondatori, associati, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, lavoratori o collaboratori, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all’art.30 del presente Statuto.

Art.8. REGOLAMENTO ASSOCIATIVO

L’Assemblea dei Soci, ad integrazione delle norme previste dal presente Statuto, approva, su proposta del Consiglio Direttivo, il Regolamento Associativo ed eventuali altri regolamenti specifici che dettagliano le modalità operative e gestionali dell’Associazione.

Art.9. ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO DI ESERCIZIO

L’Esercizio Sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno solare.

Per ogni Esercizio Sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il Bilancio di Esercizio. Esso deve essere approvato dall’Assemblea dei Soci entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell’Esercizio Sociale e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini e le modalità previste dalla normativa vigente (art.13 del D.lgs. n.117/2017).

Il Consiglio Direttivo deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all’art. 5 del presente Statuto, nella relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art.10. BILANCIO SOCIALE

Nei casi previsti dall’art. 14 del D.lgs. n.117/2017 e successive modificazioni, deve essere redatto il Bilancio Sociale con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.

Art.11. LIBRI SOCIALI

L’Associazione deve tenere i seguenti Libri Sociali obbligatori, previsti dalla normativa vigente (art.15 del D.lgs. n.117/2017):

  • Libro degli Associati o aderenti, tenuto a cura dell’organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);
  • Registro dei Volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura dell’organo di amministrazione;
  • Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’organo di amministrazione;
  • Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell’organo di amministrazione (e dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali), tenuto a cura dello stesso organo.

Soltanto gli Associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i Libri Sociali; i terzi non soci non hanno pertanto alcun diritto di prendere in visione o esaminare i documenti associativi. Allo scopo, i Soci possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari convenuti con il Consiglio Direttivo ed esaminarli secondo le modalità previste dall’Atto Costitutivo o dal presente Statuto o dal Regolamento, come previsto dalla normativa vigente, ovvero:

  • tutti i Soci hanno sempre il diritto di visionare l’Atto Costitutivo, lo Statuto, i Regolamenti, i Verbali dell’Assemblea dei Soci e il Bilancio Annuale. Quindi un Associato può inoltrare richiesta scritta al Consiglio Direttivo per accedere a tali documenti, avendo pieno diritto a tale richiesta, senza dover presentare particolari motivazioni. Può inoltre avere copia delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci adottate facendone richiesta al Presidente dell’Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta;
  • per i Verbali del Consiglio Direttivo, o per i verbali di altri organi associativi, che possono contenere considerazioni su determinati fatti o considerazioni personali sugli associati, il Socio dovrà presentare una richiesta scritta motivando tale domanda e potrà essere diffuso un estratto di questi verbali, in cui si riassume solo il contenuto generale e le principali decisioni prese durante la riunione;
  • il Libro dei Soci, che contiene i dati personali dei singoli associati, tutelati dalla normativa sulla privacy, non può essere divulgato senza un particolare motivo, come pure tutti i documenti contabili, estratti conto, contratti e accordi, che sono di competenza del Consiglio Direttivo: per tutta questa tipologia di atti, di non immediata conoscibilità per gli Associati, il Socio dovrà presentare una richiesta scritta motivata e potrà visionare i documenti o gli estratti ma non potrà trattenerli o farne copia.

Titolo IV – I SOCI

Art.12. ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione è a carattere aperto e non impone limitazioni all’ammissione degli associati in relazione alle loro condizioni economiche; ripudia ogni forma di discriminazione di qualsiasi genere e natura, favorendo la più ampia aggregazione e lo scambio multiculturale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all’Associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L’ammissione a Socio è subordinata alla presentazione della domanda su apposito modulo. Il Presidente rilascerà il nulla osta all’ammissione: il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di valutarne l’accoglimento.

La domanda a Socio da parte di un minorenne dovrà essere controfirmata da entrambi i genitori o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Le modalità e le condizioni di adesione all’Associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, sono eventualmente disciplinate da Regolamenti specifici.

La delibera di ammissione è comunicata all’interessato ed è annotata nel Libro dei Soci con decorrenza dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, comunicare all’interessato il motivo del rigetto dell’ammissione. L’interessato può, entro 60 (sessanta) giorni dell’avvenuta comunicazione della deliberazione del rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea dei Soci che dovrà essere convocata per deliberare.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall’art.14 del presente Statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa, salvo che per gravi motivi personali e/o di salute.

I Soci sottoscrivono la quota associativa, definita di anno in anno dal Consiglio Direttivo, a fronte della quale verrà rilasciata una tessera, che deve essere rinnovata ogni anno. La partecipazione sociale non è collegata, in qualsiasi forma, alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale. È vietato altresì il trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa.

Art.13. I SOCI

I Soci si impegnano ad accettare senza riserve le norme statutarie e i regolamenti e ne fanno proprie le finalità. Hanno il dovere di difendere il buon nome dell’Associazione e di osservare le regole dettate dalle Istituzioni ed Associazioni alle quali l’Associazione stessa aderisce.

Possono aderire all’Associazione le persone che, impegnandosi a rispettarla in toto e a riconoscere l’autorità degli organi sociali eletti e nominati, ne fanno richiesta su apposito modulo al Consiglio Direttivo, che delibera in merito nella prima seduta utile.

I Soci si distinguono nelle seguenti categorie:

A- Fondatori, B- Ordinari, C- Onorari.

  1. Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione conoscendo ogni caratteristica tecnica, artistica e culturale dell’attività musicale dell’Associazione stessa.
  1. Sono Soci Ordinari coloro che desiderano partecipare all’attività dell’Associazione versando annualmente la quota sociale relativa.
  1. Sono Soci Onorari coloro che nel tempo si sono distinti per meriti artistici e/o personali o per il loro sostegno (cd. Sostenitori) verso l’attività dell’Associazione: tale riconoscimento è deliberato dal Consiglio Direttivo, e per i meriti riconosciuti non sono, pertanto, tenuti a versare la quota associativa.

Art.14. CESSAZIONE DEI SOCI

Gli Associati cessano di appartenere all’Associazione per:

a)· dimissioni volontarie presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;

b)· decesso;

c)· esclusione deliberata per gravi motivi o per indegnità;

d)· mancato versamento della quota associativa di un socio già dichiarato moroso.

In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i Soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione dell’eventuale fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

L’espulsione dall’Associazione prevista nel punto c) viene deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo e sottoposta a delibera dell’Assemblea dei Soci, come indicato nell’art.19 del presente Statuto, qualora il Socio risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni derivanti dal presente Statuto o commetta azioni ritenute disonorevoli, dentro e fuori l’Associazione o con la condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Il Socio espulso potrà essere riammesso dopo valutazione da parte del Consiglio Direttivo approvata con la maggioranza assoluta dei componenti dello stesso ma, prima di richiedere la riammissione nell’Associazione, dovrà trascorrere un periodo di tempo deciso in fase di espulsione dall’Assemblea dei Soci in base alla gravità dell’azione commessa.

I Soci che cessano di far parte dell’Associazione sono tenuti alla immediata restituzione di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna. Gli Associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art.15. DIRITTI DEI SOCI

Tutti gli Associati maggiorenni, iscritti da almeno 30 (trenta) giorni al Libro dei Soci ed in regola con il versamento delle quote associative, hanno diritto:

  • all’elettorato attivo e passivo, eleggendo gli organi associativi e potendo essere eletti negli stessi;
  • ad approvare e modificare lo Statuto e i Regolamenti;
  • a prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci per approvarli e consultare i libri associativi.

Tutti gli Associati hanno inoltre diritto:

  • a essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
  • a partecipare alle attività e alle manifestazioni promosse dall’Associazione, e alla vita associativa in genere, previo l’adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
  • a frequentare i locali dell’Associazione;
  • a partecipare alle assemblee.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo.

Art.16. DOVERI DEI SOCI

Gli Associati hanno il dovere di:

  • partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell’Associazione e alla realizzazione delle attività sociali;
  • rispettare il presente Statuto e le norme contenute nel Regolamento associativo, parte integrante dello Statuto;
  • rispettare gli Organi Sociali eletti e nominati;
  • rispettare le delibere degli Organi Sociali;
  • mantenere un comportamento che non cagioni danno all’immagine associativa;
  • non arrecare danni morali o materiali all’Associazione;
  • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
  • versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Titolo V – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art.17. ORGANI SOCIALI

Sono Organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea dei Soci;
  1. il Consiglio Direttivo;
  1. il Presidente.

Ricorrendo le circostanze, previste nel presente Statuto, è organo sociale anche l’Organo di Controllo in base a quanto disciplinato dall’art.30 del D.lgs. n.117/2017.

Per la elezione dei Soci componenti il Consiglio Direttivo varrà il principio del voto singolo di cui all’art. 2532 comma 2 del Codice civile.

Per le modalità di elezione dei componenti il Consiglio Direttivo si rimanda ai successivi Artt.20 e 23 del presente Statuto.

Art.18. L’ASSEMBLEA DEI SOCI

E’ il massimo organo dell’Associazione: l’Assemblea dei Soci è l’organo deliberativo e determina l’applicazione degli indirizzi generali di carattere programmatico.

Essa è costituita dai Soci in regola con il tesseramento ed il versamento della quota annua associativa alla data della sua convocazione.

E’ convocata e presieduta dal Presidente dell’Associazione mediante lettera o comunicazione scritta telematica (sms, whatsapp, email o canali informatici simili, ritenuti idonei) almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione e recante l’indicazione del luogo, giorno, ora e ordine del giorno.

L’Assemblea dei Soci si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno, entro il 31 (trentuno) marzo, per l’approvazione del rendiconto consuntivo dell’anno precedente e deliberando sugli argomenti posti all’ordine del giorno, e ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto o lo ritenga opportuno la maggioranza del Consiglio Direttivo o quando lo ritenga motivato il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell’assemblea entro i 15 (quindici) giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 (quindici) giorni.

Ogni Socio maggiorenne ha diritto ad un solo voto, espresso per alzata di mano.

I Soci maggiorenni, iscritti da almeno 30 giorni (un mese) al Libro dei Soci ed in regola con il versamento della quota associativa, possono farsi rappresentare nelle riunioni da altro Socio mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione.

In tutte le assemblee ogni Socio può essere titolare di altre due deleghe in rappresentanza dei rispettivi Associati.

Per i Soci minorenni il voto potrà essere espresso solo da uno solo dei due genitori o da chi ne esercita la rappresentanza genitoriale.

Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all’ausilio di strumenti elettronici. Tutte le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti che non sono in regola con il pagamento della quota associativa o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.

Le deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza semplice dei voti degli associati con diritto di voto e con la presenza di almeno la metà degli associati in prima convocazione. In seconda convocazione, che conformemente alle disposizioni del Codice Civile non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

Tutte le decisioni saranno adottate a maggioranza semplice ad eccezione delle modifiche all’Atto Costitutivo e allo Statuto e della delibera di Scioglimento dell’Associazione. Per modificare l’Atto costitutivo o lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le delibere assunte dovranno essere riportate nel Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell’Assemblea dei Soci.

L’Assemblea è sovrana e pertanto le deliberazioni prese validamente dalla maggioranza vincolano la minoranza dissenziente.

Art.19. COMPITI DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI

Sono di competenza inderogabile dell’Assemblea Ordinaria dei Soci:

· eleggere il Presidente, il Vice Presidente ed i Consiglieri componenti il Consiglio Direttivo;

· approvare entro la conclusione dell’anno solare il bilancio preventivo di spesa per l’anno successivo;

· approvare entro il giorno 31 del terzo mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale, il bilancio dell’esercizio precedente, ai sensi dell’art.9 del presente Statuto;

· approvare, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;

· eleggere e revocare i componenti gli organi sociali;

· nominare e revocare, quando ricorrano le condizioni citate agli artt. 30 e 31 del D.lgs. n.117/17 e successive modificazioni, l’organo di controllo o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e ne delibera il compenso;

· deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art. 28 del D.lgs. n.117/17, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

· approvare e modificare il Regolamento Associativo ed eventuali ulteriori regolamenti gestionali ed organizzativi;

· deliberare sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione ed espulsione;

· deliberare sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto e sulle altre materie eventualmente all’ordine del giorno.

L’Assemblea Straordinaria deve essere convocata per:

· deliberare sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;

· deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;

· deliberare sulla devoluzione del patrimonio e sulla nomina del liquidatore.

Art.20. IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) membri: dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero di Consiglieri nella misura di un minimo di 3 (tre).

Il Consiglio Direttivo dura in carica 2 (due) anni.

Il primo Consiglio Direttivo viene nominato in fase di costituzione dell’Associazione dai Soci Fondatori e resta in carica fino al 31 dicembre 2020.

Viene rieletto dall’Assemblea dei Soci secondo le modalità riportate nell’art.23 del presente Statuto. Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto entro 15 (quindici) giorni dalla sua elezione dal Presidente.

I componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti fra i soci dell’Associazione e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l’Assemblea dei Soci non approva il bilancio d’esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà: in quest’ultimo caso resta in carica per l’ordinaria amministrazione fino a nuove elezioni da indire entro 60 (sessanta) giorni.

Si precisa che il nuovo organo direttivo resterà in carica sino alla sua naturale scadenza e non oltre, dato che l’integrazione con i nuovi componenti non ne prolunga il mandato.

Il Presidente, il Vice-Presidente, il Direttore Artistico, il Segretario Generale, il Tesoriere, il Responsabile Didattico, l’Addetto alla Logistica delle attrezzature e l’Archivista sono nominati nel proprio ambito dal Consiglio Direttivo.

Tali cariche sono cumulabili tra loro.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richieda un terzo degli altri Consiglieri; in tal caso il Presidente provvederà al suo svolgimento entro i successivi 15 (quindici) giorni.

Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all’ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti (metà più uno) e dovranno essere riportate nel Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo.

La maggioranza degli Amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Art.21. COMPITI, RUOLI E POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo spetta:

  • l’organizzazione e la disciplina dell’Associazione;
  • deliberare sulle domande di ammissione dei Soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell’Associazione;
  • deliberare l’eventuale sospensione, l’espulsione e la radiazione dei Soci stessi per morosità o indegnità, rimettendo la ratifica di questa decisione all’Assemblea dei Soci;
  • deliberare in merito al comportamento durante l’attività dei Soci aderenti adottando eventuali provvedimenti disciplinari necessari verso i Soci;
  • coadiuvare il Presidente nella predisporre, entro la fine dell’anno solare, i bilanci da presentare all’Assemblea per la loro approvazione, ai sensi dell’art.9 del presente Statuto;
  • fissare le quote associative annue;
  • curare l’ordinaria amministrazione;
  • approvare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
  • convocare l’Assemblea ordinaria dei Soci;
  • assegnare eventuali incarichi funzionali e affidare gli incarichi di lavoro in ambito associativo;
  • nominare il Direttore Artistico e gli eventuali altri maestri e collaboratori;
  • curare le attività e le manifestazioni che l’Associazione effettuerà sia nell’ambito della propria sede che altrove;
  • programmare l’attività dell’Associazione rispettandone le finalità e le direttive dell’Assemblea, documentando il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’art.5 del presente Statuto nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
  • mantenere rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
  • elaborare progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
  • prendere accordi, ordinare servizi, stabilire e deliberare l’entità di eventuali spese e /o investimenti sempre nel rispetto degli obiettivi sociali;
  • deliberare le norme del Regolamento interno, che resta a disposizione per presa visione insieme al presente Statuto; una copia del Regolamento viene consegnata ad ogni Socio al momento dell’iscrizione;
  • avere la facoltà di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto limitatamente al recepimento di intervenute novità normative vincolanti.

Art.22. RESPONSABILITA’ DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo risponde del buon andamento dell’Associazione sia sul piano morale che su quello finanziario ai sensi dell’art.38 del Codice civile. L’Associazione risponde solo nei limiti del fondo comune. E’ esclusa ogni responsabilità individuale dei Soci salvo appunto quanto previsto dall’art.38 del Codice civile.

Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.23. MODALITA’ DI ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Alla scadenza del mandato in carica dei 2 (due) anni, le modalità di voto per rieleggere il Consiglio Direttivo sono le seguenti:

  • nella seduta dell’Assemblea dei Soci l’unico esito del voto espresso dalla maggioranza semplice dei Soci sarà la conferma o la confutazione dell’attuale Consiglio Direttivo con nuova elezione;
  • in caso di conferma, il Consiglio Direttivo si intende in carica per ulteriori 2 (due) anni di mandato;
  • in caso di nuova elezione, nella stessa seduta dell’Assemblea dei Soci dovranno essere indicati i candidati per sostituire quelli uscenti, ad eccezione del Direttore Artistico che rimane confermato;
  • l’Assemblea dei Soci dovrà deliberare la data della seconda seduta per la votazione da parte dei Soci aventi diritto di voto per eleggere tra i candidati i nuovi membri del Consiglio Direttivo;
  • tutti i Soci maggiorenni possono candidarsi a sostituire i 4 (quattro) dei 5 (cinque) membri costituenti il Consiglio Direttivo ad esclusione del Direttore Artistico;
  • saranno eletti i Soci che otterranno il maggior numero di voti di preferenza e che andranno a ricoprire le singole cariche, definite successivamente all’interno del Consiglio Direttivo tra i componenti come stabilito nell’art.20 del presente Statuto.

Art.24. IL PRESIDENTE

Il Presidente dirige l’Associazione e ne è il Legale Rappresentante.

Attua le delibere del Consiglio Direttivo e a lui spetta l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione con tutti i poteri, la rappresentanza e la firma dell’Associazione nei confronti dei terzi.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo ambito, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei voti. Dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo o comunque fino alla sua decadenza per i motivi indicati all’art.20 del presente Statuto.

Il Presidente dirige e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

E’ concessa al Presidente la facoltà di delegare per determinate sue funzioni, in caso di legittimo impedimento, un membro del Consiglio Direttivo specificatamente nominato. E’ altresì concessa al Presidente la facoltà di nominare un sostituto qualora un Consigliere lasci l’incarico per motivi personali prima della scadenza del mandato, senza obbligo di indire una nuova elezione.

Propone al Consiglio Direttivo l’attribuzione di incarichi funzionali all’Associazione.

Predispone per l’Assemblea dei Soci il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo Statuto o la Legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente, che ne assume tutti i poteri.

Le dimissioni scritte o la decadenza, per gravi motivi, del Presidente determinano da parte del Consiglio Direttivo la nomina di un sostituto eleggendolo entro 60 (sessanta) giorni, come stabilito per tutti i membri del Consiglio Direttivo nell’art.20 del presente Statuto, rimanendo in carica per la sola amministrazione ordinaria fino alla nomina del sostituto.

Art.25. IL DIRETTORE ARTISTICO

Il Direttore Artistico ha la responsabilità esclusiva al raggiungimento degli scopi sociali in ambito artistico. Dirige l’organico strumentale e/o corale e svolge le attività a lui conferite dal Consiglio Direttivo relativamente a:

1.scelta del repertorio musicale;

2.organizzazione dei corsi di musica e nomina dei collaboratori didattici;

3.nomina del capo musica;

4.partecipazione dei componenti l’organico musicale alle esibizioni sulla base delle presenze degli stessi alle prove.

Art.26. ALTRE CARICHE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, e in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dal Presidente stesso.

Il Segretario Generale cura l’esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, provvede alla conservazione dei beni dell’Associazione ed esegue i vari mandati del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere cura la tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara il rendiconto consuntivo, predispone la relazione finanziaria sullo stesso, sottoponendo il tutto al Consiglio Direttivo, e su incarico del Presidente cura l’incasso delle quote sociali ed altre somme e il rilascio delle quietanze con esonero per gli Enti pagatori da ogni responsabilità; redigerà il rendiconto economico finanziario o bilancio per l’approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci.

L’Archivista provvede al reperimento e alla corretta conservazione e distribuzione di tutto il materiale musicale di proprietà dell’Associazione.

Il Responsabile Didattico sovrintende all’andamento dei corsi musicali organizzati dall’Associazione.

L’Addetto alla Logistica si occupa del reperimento delle attrezzature e della loro gestione in occasione degli eventi, coordinandone gli spostamenti.

Art.27. L’ORGANO DI CONTROLLO

Qualora si verificassero le condizioni contemplate dall’art. 30 del D.lgs. n.117/17 e successive modificazioni, l’Assemblea dei Soci deve nominare un Organo di Controllo anche monocratico, ovvero, qualora si verificassero le condizioni contemplate dall’art. 31 del D.lgs. n.117/17 e successive modificazioni, nominare un Revisore legale dei conti o una Società di Revisione legale iscritti nell’apposito registro.

Titolo VI – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 28 – ISCRIZIONE NEL RUNTS – Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

L’Associazione si iscrive nel RUNTS – Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del D.lgs. n.117/2017, e successive modificazioni, tramite il proprio Legale Rappresentante fornendo le informazioni di cui all’art.48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all’articolo 83 del D.lgs. n.117/2017 e successive modificazioni.

Inoltre, iscrive nel RUNTS tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Una volta iscritta, l’Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell’iscrizione, integrando gli acronimi APS ed ETS.

Nelle more dell’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, si iscrive ai Registri esistenti e previsti dalla normativa previgente.

Art. 29 – DURATA E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

La durata dell’Associazione è illimitata.

L’Associazione potrà essere sciolta solo con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria indetta a tale scopo: per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell’art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art.30. DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Come prescritto nell’art.9 del D.lgs. n.117/2017, in caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione, i beni oggetto del patrimonio della stessa dovranno essere devoluti, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio, come disposto all’art.45, comma 1, del D.lgs. n.117/2017 e successive modificazioni.

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri Associati, con le modalità previste dall’art. 19 del presente Statuto.

Art. 31 – RIMANDI AL CODICE CIVILE E ALLA NORMATIVA DI SETTORE

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal D.lgs. n.117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore.

Per quanto non è riconducibile al D.lgs. n.117/2017 e successive modificazioni, al Codice Civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l’Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art.32. TRATTAMENTO DATI

I Soci autorizzano al trattamento dei propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi all’attività dell’Associazione ai sensi e per gli effetti del D.lgs. nr.196/2003 e Reg.UE nr.679/2016 (GDPR) e successive integrazioni e/o sostituzioni, e altresì si impegnano al rispetto di tale adempimento in tutte le attività.

Norma transitoria.

Il presente Statuto diviene operativo all’atto della sua approvazione per quanto concerne l’adeguamento alle vigenti leggi e normative.

Ferma restando la facoltà dell’Organo di Amministrazione di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto, all’Organo di Amministrazione è altresì conferita la facoltà di decidere integrazioni o modifiche statutarie necessarie all’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Gli acronimi APS, ETS integreranno la denominazione sociale solo successivamente e per effetto dell’iscrizione nel RUNTS-Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione.

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all’approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.